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D.P.R. 16/12/1992 n. 4953 . Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla periferia delle ruote della macchina operatrice trainata, espresso in dan, deve comunque essere uguale almeno al 40 per cento del valore numerico della massa complessiva a pieno carico della macchina stessa espresso in kg. 4 . Ogni macchina operatrice trainata di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munita di un dispositivo di frenatura di stazionamento avente le stesse caratteristiche indicate all'articolo 276, comma ottavo. Art. 303. (art. 114 cod. Str.) (macchine operatrici eccezionali per masse) 1 . La massa gravante sull'asse più caricato delle macchine operatrici eccezionali non deve superare 13 t; valori superiori a 13 t possono essere ammessi, a condizione che la velocità massima, calcolata e verificata con le modalità previste all'articolo 210 non superi i seguenti limiti: a) 25 km/h per le masse superiori a 13 t e non superiori a 18 t; b) 15 km/h per le masse superiori a 18 t. 2 . Le masse sopra indicate sono ammesse anche su assi contigui, purchè la distanza tra essi sia superiore a 1,20 m.. Tali assi devono essere muniti di sospensioni elastiche e devono poter compensare tra loro il carico per dislivelli reciproci di 10 cm; il massimo travaso di carico non deve superare il + -25 per cento della massa che grava su ogni asse nella condizione di complanarità. Art. 304. (art. 114 cod. Str.) (revisione delle macchine operatrici in circolazione) 1 . Le revisioni delle macchine operatrici in circolazione) 1 . Le revisioni delle macchine operatrici soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del ministro dei trasporti, con periodicità non inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine operatrici stesse. 2 . I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma primo sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva stabiliti nelle appendici viii e ix al presente titolo. Art. 305. (art. 114 cod. Str.) (caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine operatrici) 1 . Il ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, in relazione ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine operatrici, può stabilire caratteristiche costruttive e funzionali diverse da quelle indicate nel presente regolamento per le macchine stesse. Art. 306. (art. 114 cod. Str.) (norme di richiamo) 1 . Alle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, si applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole: A) articolo 210 (velocità teorica ed effettiva) ; B) articolo 266 (dispositivo supplementare) ; C) articolo 267 (ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali) ; D) articolo 268, commi da 1 a 5 (autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali) ; E) articolo 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione) ; F) articolo 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della macchina trainante) ; G) articolo 278 (dispositivo di sterzo) ; H) articolo 279 (fascia d'ingombro) ; I) articolo 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro) ; L) articolo 281 (dispositivi di segnalazione acustica) ; M) articolo 282 (dispositivo retrovisore) ; N) articolo 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate; O) articolo 288 (inquinamento da gas di scarico) ; P) articolo 290 (definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori) ; Q) articolo 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19 e 2.22) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo) ; R) articolo 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione) . Titolo iv guida dei veicoli e conduzione degli animali Paragrafo 1. Patente di guida (artt. 115-121 codice della strada) A) disposizioni generali sulla patente e sul cap (artt. Da 115 a 118 codice della strada) Art. 307. (art. 115 cod. Str.) (attestato di idoneità psicofisica) 1 . Lo specifico attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lettera b), del codice, è rilasciato dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, medesimo a seguito di visita medica specialistica rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti. 2 . L'attestato di cui al comma 1, conforme al modello iv.1, che fa parte integrante del presente regolamento, se accompagnato dalla patente di guida in corso di validità e, ove ricorra il caso, dal certificato di abilitazione professionale, consente la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti a trasporto di persone, per il periodo di un anno a partire dalla data di rilascio dell'attestato ovvero nei più ridotti limiti temporali indicati nell'attestato stesso. Art. 308. (art. 116 cod. Str.) (modello e caratteristiche della patente di guida) 1 . La patente di guida, conforme al modello comunitario, ha le seguenti dimensioni: A) altezza 106 mm; B) larghezza 222 mm. Le altre caratteristiche sono riportate nel modello iv.2, che fa parte integrante del presente regolamento. 2 . Per evitare i rischi di falsificazione della patente di guida, dopo l'intestazione e l'apposizione della fotografia del titolare, viene applicata sulle parti da proteggere, una pellicola trasparente di materiale plastico. 3 . Le caratteristiche del materiale utilizzato per la patente di guida, le caratteristiche della pellicola protettiva antifalsificazione, le modalità di compilazione del documento, di applicazione della pellicola protettiva sulla patente, le parti della patente da proteggere e gli ulteriori dettagli necessari sono stabiliti con provvedimento del ministro dei trasporti di concerto con il ministro dell'interno, da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice. Art. 309. (art. 116 cod. Str.) (annotazione del gruppo sanguigno) 1 . L'indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, come prescritto dall'articolo 116, comma terzo, del codice, è riportato sulla patente di guida nell'apposito spazio a ciò destinato, come risulta a pagina 2 del modello iv.2. 2 . Gli estremi del gruppo sanguigno da riportare sulla patente di guida sono rilevati dalla scheda allegata, in copia autenticata (o conforme), al certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. 3 . Le modalità di determinazione del gruppo sanguigno di appartenenza, di competenza dei laboratori a ciò preposti, sono definite con decreto del ministro della sanità da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice. Tale decreto può essere aggiornato, a seguito di progressi scientifici nel campo emotrasfusionale. 4 . Il titolare è tenuto a verificare, allo atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza della indicazione relativa al gruppo sanguigno per lettura diretta della scheda originale in suo possesso ed a chiederne la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio provinciale della m.c.t.c. Art. 310. (art. 116 cod. Str.) (tipi di certificati di abilitazione professionale: cap) 1 . I certificati di abilitazione professionale (cap), di cui all'art. 116, comma ottavo, del codice, sono dei seguenti tipi: ka - per guidare a carico, per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette, di massa complessiva fino ad 1,3 tonnellate in servizio di noleggio con conducente; kb - per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette di massa complessiva oltre 1,3 tonnellate in servizio di noleggio con conducente ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; kc - per guidare, essendo minori di anni 21 e per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, ed il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, superi 7,5 tonnellate; kd - per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, autobus, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari; ke - per guidare, per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, mezzi adibiti ai servizi di emergenza. 2 . Il certificato di abilitazione professionale di tipo kb è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il certificato ka; il certificato di abilitazione professionale di tipo kd è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il certificato kb; il certificato di abilitazione professionale di tipo ke è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il certificato di tipo kb. 3 . I certificati di cui al comma primo, devono corrispondere al modello iv.3, che fa parte integrante del presente regolamento. Art. 311. (art. 116 cod. Str.) (requisiti per il rilascio del cap) 1 . Per il rilascio del cap, a seconda del tipo richiesto, è necessaria la titolarità della patente di guida come di seguito indicato: ka - patente di categoria a; kb - patente di categoria b; kc - patente di categoria c; kd - patente di categoria d per la guida di autobus; de negli altri casi; ke - patente di categoria b per la guida di ambulanze ed altri veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate; patente di categoria c negli altri casi. 2 . Il rilascio del cap è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per il rilascio, la revisione e la conferma di validità della patente di guida dei veicoli delle categorie c, d ed e. 3 . Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (cap), occorre: A) essere residente in un comune della repubblica; B) essere in possesso di patente nazionale valida per la categoria prevista dal comma primo; C) presentare una domanda ad un ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. ; D) superare l'apposito esame da sostenersi nella circoscrizione territoriale dello stesso ufficio, ovvero dimostrare di essere in possesso della relativa abilitazione rilasciata da uno stato estero. 4 . Ai minori di anni 21 può essere rilasciato esclusivamente il certificato di abilitazione professionale kc. 5 . L'ufficio provinciale della m.c.t.c. Provvede a rilasciare il certificato di abilitazione professionale, contrassegnato da un numero progressivo assegnato dal centro elaborazione dati della direzione generale della m.c.t.c. 6 . La domanda di cui al comma terzo, lettera c), ha validità per sei mesi, dà diritto a sostenere l'esame una volta soltanto e non è prorogabile. Art. 312. (art. 116 cod. Str.) (programma d'esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale) 1 . Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale sono quelli indicati nell'appendice 1 al presente titolo. Art. 313. (art. 116 cod. Str.) (modalità di rilascio e relativa validità. Sostituzione dei cap di precedente modello) 1 . Il certificato di abilitazione professionale è rilasciato sulla base dei requisiti indicati nell'articolo 311, ha validità biennale e scade alla data indicata nel certificato stesso. 2 . Alla scadenza e previo accertamento dei requisiti fisici e psichici, secondo quanto prescritto dall'articolo 126, comma quarto, del codice, il competente ufficio della direzione generale della m.c.t.c. Procede a confermare la va- lidità del certificato di abilitazione professionale per un altro biennio, rilasciando un duplicato aggiornato del documento. 3 . Per coloro che hanno superato i sessantacinque anni di età, la durata della validità può essere inferiore ad un biennio se ciò è disposto dalla commissione medica locale di cui allo articolo 119, comma quarto, del codice. 4 . I certificati di abilitazione professionale, rilasciati in base al decreto del ministro dei trasporti 3 maggio 1974, n. 2512, pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica del 18 maggio 1974, n. 129, conservano la loro validità per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, salvo la scadenza di validità della patente di guida prima di tale data. In tal caso il titolare dovrà richiedere la sostituzione del certificato con uno dei tipi previsti dal presente regolamento. 5. I certificati di abilitazione di tipo kb di cui al comma quattro saranno sostituiti con quelli di tipo ka se il titolare è titolare di patente della categoria a; i titolari di certificato di abilitazione di tipo kb potranno ottenere il rilascio del cerficato di tipo ke previa esibizione di idonea documentazione da cui risulti che da almeno un biennio svolgono attività professionale di guida dei veicoli in servizio di emergenza.
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